
Terre e Rocce da Scavo
Per Terra e Roccia da Scavo si intende il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo generano terre e rocce da scavo le seguenti attività:
- Scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee).
- Perforazioni e Trivellazioni.
- Palificazione.
- Consolidamento.
- Opere Infrastrutturali (gallerie, strade).
- Rimozione e Livellamento di opere a terra.
Oltre al suolo, le terre e rocce da scavo possono contenere materiali di origine antropica che se presenti, non possono superare la quantità massima del 20% in peso.
In particolare, i materiali di origine antropica ammessi sono il Calcestruzzo, la Bentonite, il Polivinilcloruro (PVC), la Vetroresina, le Miscele Cementizie e gli Additivi per Scavo Meccanizzato.
La legislazione di riferimento che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo è il D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Tab. 1, Parte IV) recante “Norme in Materia Ambientale”, a cui si sono susseguite due importanti integrazioni, in particolare:
- Il D.P.R. n° 161 del 10/08/2012 riguardante l’utilizzo delle terre e rocce da scavo (Abrogato dal D.P.R. 120 del 13/06/2017).
- Il D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Analisi delle Terre e Rocce da Scavo
Il D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Tab. 1, Parte IV) ha previsto per alcuni parametri dei valori-limite da rispettare, diversi a seconda della destinazione di utilizzo.
Nello specifico, è stata redatta una tabella suddivisa in due colonne, A e B:
- Nella Colonna A sono riportati i valori-limite da rispettare per destinare le terre e rocce da scavo in “Siti ad uso Verde Pubblico, Privato e Residenziale“.
- Nella Colonna B sono riportati i valori-limite da rispettare per destinare le terre e rocce da scavo in “Siti ad uso Commerciale ed Industriale“.
I parametri riportati in entrambe le colonne sono molti ed un controllo completo del profilo analitico risulterebbe per alcune casistiche non necessario e sopratutto molto oneroso.
Per sopperire a questo problema, il D.P.R. n° 161 del 10/08/2012 ha introdotto un profilo analitico “standard” da seguire nei casi più comuni (riportato adesso nel D.P.R. n° 120 del 13/06/2017).
In base a tale profilo, il Laboratorio C.A.I.M. è in grado di determinare ed offrire due pacchetti analitici.
- Scegliere questo profilo analitico per scavi con distanza superiore ai 20 metri da arterie viarie di grande comunicazione.
- Cromo VI
- Amianto
- Idrocarburi C>12
- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Cromo
- -
- -
- Scegliere questo profilo analitico per scavi con distanza inferiore ai 20 metri da arterie viarie di grande comunicazione.
- Cromo VI
- Amianto
- Idrocarburi C>12
- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Cromo
- BTEX
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Il “Pacchetto Advanced” delle terre e rocce da scavo, contenente la determinazione di IPA e BTEX deve essere eseguito solo se l’area di scavo è collocata a meno di 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione o in prossimità di insediamenti che possono aver influenzato con il tempo le caratteristiche del sito, mediante inquinamento da emissioni in atmosfera.
Per quanto riguarda i casi più complessi, per i quali il controllo analitico “standard” non è sufficiente, il profilo analitico da determinare varia da caso a caso ed è definito in base:
- Alle possibili sostanze ricollegabili ad attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze.
- Alle caratteristiche di eventuali pregresse contaminazioni.
- A potenziali anomalie del fondo naturale.
- Ad un eventuale inquinamento diffuso.
- A possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.
Oltre a riuscire a determinare tutti i parametri previsti nella legislazione vigente, il Laboratorio C.A.I.M. è in grado di offrire supporto nella scelta dei parametri in base alle specifiche caratteristiche del sito e alle esigenze degli eventuali enti di controllo coinvolti.
La normativa, richiedendo per ogni determinazione analitica un limite di quantificazione (LOQ) dieci volte inferiore alla concentrazione limite prevista, impone l’utilizzo della migliore tecnologia presente sul mercato, di cui ad oggi il Laboratorio C.A.I.M. dispone.
Inoltre, tutto profilo analitico viene svolto seguendo metodiche riconosciute a livello internazionale (Es. EPA, ISO, UNI), di cui la maggior parte sono accreditate ACCREDIA.
La Nuova Disciplina Semplificata (D.P.R. N° 120 del 13/06/2017)
Con il D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 è stata introdotta la nuova disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.
La finalità di questo decreto è quella di semplificare e razionalizzare la legislazione precedentemente in vigore in un unico regolamento.
Infatti, con la sua entrata in vigore sono stati abrogati:
- D.M. n° 161 del 10/08/2012.
- Art. 184-bis, comma 2-bis del D. Lgs. 152/2006.
- Art. 41, comma 2 e Art. 41-bis del Decreto Legge n° 69 del 21/06/2013.
Il D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 si è preposto innanzitutto di gestire 3 casistiche:
- Terre e Rocce da Scavo qualificate come sottoprodotti.
- Terre e Rocce da Scavo non qualificabili come sottoprodotti ed escluse dall’ambito disciplinare dei rifiuti.
- Terre e Rocce da Scavo qualificate come rifiuti.
TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI
Le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri non assoggettati a VIA o AIA, possono essere qualificate come sottoprodotti.
Un sottoprodotto è una sostanza che soddisfa contemporaneamente le condizioni di seguito indicate:
- E’ originata da un processo di produzione, del quale costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza.
- Sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
- Può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
- L’ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente.
La movimentazione di terre e rocce da scavo comporta di effettuare una caratterizzazione ambientale, la redazione di un piano di utilizzo, la gestione dello stoccaggio e del trasporto, per finire con la redazione di una dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Per eseguire una corretta caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, oltre alla verifica analitica con i pacchetti “standard” introdotti dal D.P.R. n° 161 del 10/08/2012 (sopra riportati), è necessario procedere con il Test di Cessione a Recupero dei seguenti parametri:
- Questo profilo analitico è riportato nel D.M. 05/02/1998 All. 3 come test di cessione finalizzato al recupero.
- pH
- COD
- Cianuri
- Cloruri
- Nitrati
- Fluoruri
- Solfati
- Bario
- Rame
- Zinco
- Berillio
- Cobalto
- Nichel
- Vanadio
- Arsenico
- Cadmio
- Cromo
- Piombo
- Selenio
- Mercurio
Per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti è necessario rispettare per i parametri contenuti nel Test di Cessione a Recupero (escluso l’Amianto), i valori-limite più restrittivi tra le due seguenti leggi:
- D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Tab. 2, Parte IV) “Acque Sotterranee”
- D.M. 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/98 (Allegato 3) “Test di Cessione”
TERRE E ROCCE DA SCAVO NON QUALIFICABILI COME SOTTOPRODOTTI
ED ESCLUSE DALL’AMBITO DISCIPLINARE DEI RIFIUTI
Per le terre e rocce da scavo non qualificabili come sottoprodotti ed escluse dall’ambito disciplinare dei rifiuti, la normativa prevede due verifiche:
- Verifica dei parametri riportati nel D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Tab. 1, Parte IV) (“Pacchetto Base/Advanced” sopracitato).
- Verifica dei parametri riportati nel D.M. 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/98 All. 3 (“Pacchetto Test di Cessione a Recupero” sopracitato).
TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI
Le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti sono quelle a cui sono stati associati i seguenti CER (Codice Europeo dei Rifiuti):
- CER 17.05.04 – Terre e Rocce non contenenti sostanze pericolose.
- CER 17.05.03 – Terre e Rocce contenenti sostanze pericolose.
Inoltre, rientrano a pieno nella normativa che regola i rifiuti, pertanto sono trattati nel rispetto delle norme tecniche che ne regolano lo stoccaggio e il recupero/smaltimento.
Il D.P.R. n° 120 del 13/06/2017 esclude dalla sua regolamentazione questi due casi:
- L’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
- Rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici o manufatti preesistenti.