Rifiuti

Con il termine “Rifiuto” si fa riferimento a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
In particolare l’Art. 184 del D. Lgs. 152/2006 classifica i rifiuti in base all’origine (Rifiuti Urbani o Speciali) ed in base alle specifiche caratteristiche di pericolosità (Rifiuti Pericolosi o Non Pericolosi).

Per Rifiuti Urbani si intende:

  • Rifiuti domestici o assimilabili, anche ingombranti.
  • Rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade.
  • Rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, aree pubbliche (incluse le aree private ad uso pubblico), sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
  • Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.
  • Rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni ed altre attività cimiteriali.

Per Rifiuti Speciali si intende:

  • Rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali.
  • Rifiuti provenienti dalle attività di costruzione, demolizione ed alcune attività di scavo.
  • Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di attività di servizio.
  • Rifiuti provenienti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento fumi.
  • Rifiuti provenienti da attività sanitarie.

CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

In base alla Decisione 955/2014, ad ogni rifiuto deve essere associato un codice a sei cifre, chiamato codice CER, che identifica il settore di provenienza, il ciclo produttivo e le specifiche caratteristiche del rifiuto stesso.
L’elenco di tali codici presuppone una conoscenza approfondita del processo, delle trasformazioni e delle materie prime che danno origine al rifiuto.
A tal proposito, il legislatore ha assegnato la responsabilità dell’assegnazione del codice CER al produttore stesso.

I codici CER definiti dalla legge possono essere di tre tipologie:

  • Codici CER Non Pericolosi “Assoluti”, contraddistinti da un processo produttivo che rende il rifiuto non pericoloso senza ulteriore specificazione (Es. CER 02.07.02 – Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche).
  • Codici CER Pericolosi “Assoluti”, contraddistinti da caratteristiche innate o da un processo produttivo che rende il rifiuto pericoloso senza ulteriore specificazione (Es. CER 13.02.06 – Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione).
  • Codici CER a “Specchio”, che descrivono quei rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi in base allo specifico processo produttivo e/o alle materie prime utilizzate (Es. CER 16.01.14 – Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose, CER 16.01.15 – Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14).

La classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso in sede di assegnazione del codice CER e a seguito delle successive caratterizzazioni è un passaggio fondamentale, i cui effetti si ripercuotono sulla sua successiva gestione.

Tale passaggio assume particolare rilevanza nel caso dei codici CER a “Specchio”, per i quali la caratterizzazione mediante l’analisi del rifiuto diviene fondamentale.

Il Reg. UE 1357/2014 delinea quindici diverse caratteristiche (Caratteristiche HP) che possono rendere pericoloso un rifiuto:

  • HP 1: Esplosivo.
  • HP 2: Comburente.
  • HP 3: Infiammabile.
  • HP 4: Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari.
  • HP 5: Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione.
  • HP 6: Tossicità acuta.
  • HP 7: Cancerogeno.
  • HP 8: Corrosivo.
  • HP 9: Infettivo.
  • HP 10: Tossico per la riproduzione.
  • HP 11: Mutageno.
  • HP 12: Liberazione di gas a tossicità acuta.
  • HP 13: Sensibilizzante.
  • HP 14: Ecotossico.
  • HP 15: Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Una o più di tali caratteristiche vengono assegnate ad un rifiuto pericoloso se le proprietà chimico-fisiche lo rendono tale o se i limiti associati alle varie caratteristiche HP vengono superati.

Il Laboratorio C.A.I.M. essendo dotato delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, è in grado di eseguire le analisi chimico-fisiche in linea con i metodi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale (Es. UNI, ISO, EPA) ed avendo per la maggior parte di questi ricevuto l’accreditamento ACCREDIA può garantire affidabilità e accuratezza dei dati analitici prodotti, caratteristiche indispensabili per una corretta e puntuale valutazione del rifiuto.

Ai fini dell’Ammissibilità in Discarica o della destinazione a Recupero, in molti casi, la legislazione vigente richiede dei test specifici (Es. Test di Cessione) atti a garantire la sicurezza per la salute dell’uomo e dell’ambiente e per valutare la loro conformità in caso di un loro riutilizzo.

Test di Cessione
(Recupero)
D.M. 05/02/1998 All. 3
  • Profilo analitico utile alla destinazione a recupero di rifiuti per i quali è previsto dalla legge l'esecuzione del test di cessione.
  • pH
  • Conducibilità
  • Amianto
  • Richiesta Chimica di Ossigeno (COD)
  • Cloruri
  • Fluoruri
  • Solfati
  • Nitrati
  • Cianuri
  • Berillio
  • Vanadio
  • Cromo
  • Cobalto
  • Nichel
  • Rame
  • Zinco
  • Arsenico
  • Selenio
  • Cadmio
  • Bario
  • Mercurio
  • Piombo
  • Sostanza Secca a 105°C
  • Umidità a 105°C
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Test di Cessione
(Ammissibilità in Discarica)
D.M. 27/09/2010
  • Profilo analitico utile all'ammissibilità in discarica di quei rifiuti per i quali è previsto dalla legge l'esecuzione del test di cessione.
  • pH
  • Conducibilità
  • Carbonio Organico Disciolto (DOC)
  • Solidi Totali Disciolti (TDS)
  • Cloruri
  • Fluoruri
  • Solfati
  • Cianuri
  • Cromo
  • Nichel
  • Rame
  • Zinco
  • Arsenico
  • Selenio
  • Molibdeno
  • Cadmio
  • Antimonio
  • Bario
  • Mercurio
  • Piombo
  • Sostanza Secca a 105°C
  • Umidità a 105°C
  • Indice di Fenolo (solo per Rifiuti Inerti)
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Test di Cessione
(Recupero + Ammissibilità in Discarica)
D.M. 05/02/1998 All. 3 + D.M. 27/09/2010
  • Profilo analitico utile a stabilire le possibili destinazioni del rifiuto, finalizzato a stabilire in un secondo momento la modalità di smaltimento.
  • pH
  • Conducibilità
  • Amianto
  • Carbonio Organico Disciolto (DOC)
  • Richiesta Chimica di Ossigeno (COD)
  • Solidi Totali Disciolti (TDS)
  • Cloruri
  • Fluoruri
  • Solfati
  • Nitrati
  • Cianuri
  • Berillio
  • Vanadio
  • Cromo
  • Cobalto
  • Nichel
  • Rame
  • Zinco
  • Arsenico
  • Selenio
  • Cadmio
  • Bario
  • Antimonio
  • Molibdeno
  • Mercurio
  • Piombo
  • Sostanza Secca a 105°C
  • Umidità a 105°C
  • Indice di Fenolo (solo per Rifiuti Inerti)

Il D.M. del 27 settembre 2010, che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, distingue tre principali tipologie di discariche:

  • Discariche per Rifiuti Inerti.
  • Discariche per Rifiuti Non Pericolosi.
  • Discariche per Rifiuti Pericolosi.

Al fine di poter conferire un qualsiasi rifiuto solido in una delle discariche riportate è necessario verificare, a meno di alcune eccezioni, che il rifiuto non rilasci contaminanti nell’ambiente a seguito dell’azione lisciviante dell’acqua proveniente, per esempio, dalle precipitazioni atmosferiche. Il test di cessione, infatti, simula tale fenomeno ponendo a contatto una fase liquida, generalmente acqua, con il rifiuto per un tempo prestabilito. Le analisi successive vengono quindi eseguite sull’eluato prodotto al fine di verificare il rispetto dei limiti stabiliti per ognuna delle varie categorie di discarica.

Sottoprodotti e Materie Prime Seconde

Secondo quanto riportato all’Art. 5 della Decisione 955/2014 un oggetto o una sostanza può non essere considerato rifiuto ma “sottoprodotto”, se:

  • È certo che sarà ulteriormente utilizzato/a.
  • Può essere utilizzato/a direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
  • È prodotto/a come parte integrante di un processo di produzione.
  • L’ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente.

Inoltre, visto quanto riportato all’Art. 6 della stessa Decisione, un rifiuto può cessare di essere considerato tale se sottoposto ad una operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e se soddisfa i criteri specifici elaborati conformemente alle seguenti condizioni:

  • La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici.
  • Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.
  • La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
  • L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Per quanto riguarda questa ultima condizione, il Decreto del 05/02/1998 e s.m., identifica alcuni casi specifici, per i quali, al fine di avviare un rifiuto alle procedure di recupero, è necessario eseguire il Test di Cessione riferendosi a dei limiti specifici.

Il Laboratorio C.A.I.M. è in grado quindi di fornire assistenza al cliente al fine di individuare il migliore percorso nella gestione del rifiuto, individuando le possibili strade percorribili per un corretto smaltimento o recupero dello stesso.