Acqua di Piscina

Il controllo dell’acqua di piscina, oltre ad essere un obbligo di legge, è molto importante per la salvaguardia della salute di chi frequenta la piscina, bagnanti e personale addetto alla sua gestione.

Inizialmente l’Accordo Stato-Regioni del 16/01/2003 (GU n. 51 del 03/03/2003) ha introdotto la disciplina relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Successivamente, prendendo come riferimento tale accordo, sono state emesse leggi regionali per ciascuna regione italiana, che andassero a disciplinare in modo più specifico tale normativa.

Per quanto riguarda la Toscana, la normativa in vigore è il B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015, modificante la Legge Regionale n. 8 del 09/03/2006 sulle “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine natatorie“.

Tale normativa, disciplina in modo completo le caratteristiche di gestione e manutenzione delle piscine.
Di seguito, cercheremo di spiegare in modo esaustivo la normativa vigente, limitatamente ai controlli analitici e alla loro frequenza.

Controllo Analitico delle Piscine (ex B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015)

L’ambito di applicazione del regolamento in oggetto è spiegato all’Art. 1, comma 1, che cita:

La Regione, in attuazione della Legge Regionale n. 8 del 09/03/2006 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

  • I requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell’impianto.
  • I requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca.
  • Le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli.
  • La documentazione necessaria ai fini dei controlli interni.
  • Le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento.
  • Le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento.
  • Gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine.”

Al comma 2 dell’Art. 1 si esclude il campo di applicazione della normativa.

“Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi, termali e di estetica.”

Per quanto concerne il controllo analitico previsto, gli articoli di competenza sono l’Art. 36, 37, 38 e 39.

L’Art. 36 riguarda i “Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell’acqua di approvvigionamento” e ci spiega che l’acqua di approvvigionamento ha le stesse caratteristiche dell’acqua potabile, pertanto deve rispettare i valori-limite del D. Lgs. 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nel caso in cui l’acqua di approvvigionamento non provenga da un pubblico acquedotto, il responsabile della piscina prima dell’attivazione di un nuovo impianto, è tenuto ad effettuare un controllo di potabilità , che comprenda i parametri dell’Analisi di Verifica di cui all’Allegato D del B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015.
In particolare:

  • Per gli impianti ad apertura stagionale, l’analisi di verifica deve essere effettuata una volta all’anno e nel mese precedente l’apertura.
  • Per gli impianti ad apertura annuale, l’analisi di verifica deve essere effettuata ogni sei mesi.

Il Laboratorio C.A.I.M. è in grado di proporre il pacchetto “Analisi di Verifica” con le determinazioni previste dal regolamento regionale.

Analisi di Verifica
B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 (All. D)
  • Analisi di Verifica per l'Approvvigionamento
  • pH
  • Conducibilità
  • Torbidità
  • Ammonio
  • Cloruri
  • Nitrati
  • Nitriti
  • Solfati
  • Sodio
  • Manganese
  • Ferro
  • Arsenico
  • 1,2-Dicloroetano
  • Tetracloroetilene + Tricloroetilene
  • Trialometani Totali
  • Carica Batterica a 22°C
  • Carica Batterica a 36°C
  • Conta di Clostridium perfringens
  • Conta di Coliformi Totali
  • Conta di Enterococchi
  • Conta di Escherichia coli ß-Glucuronidasi Positiva
  • Conta di Pseudomonas aeruginosa
  • Conta di Stafilococchi Patogeni

Qualora da questa verifica risulti uno o più parametri dell’Allegato D non conformi al D. Lgs. 31/2001, si procede con l’applicazione dell’Art. 37 (“Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto”).

Il responsabile della piscina può richiedere all’Azienda USL competente per territorio, la concessione di una specifica deroga ai parametri dell’acqua di approvvigionamento nei seguenti casi:

  • Qualora uno o più parametri dell’Allegato D non rispettino i valori-limite del D. Lgs. 31/2001 Parte C, l’Azienda USL potrà concedere la deroga stabilendo un nuovo valore-limite, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni.
  • Qualora uno o più parametri dell’Allegato D non rispettino i valori-limite del D. Lgs. 31/2001 Parte B, l’Azienda USL potrà concedere la deroga (già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano) confermando il nuovo valore-limite per lo specifico territorio individuato, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni.

L’Art. 38 riguarda i “Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’Acqua di Immissione in Vasca” e ci spiega che “il controllo dell’acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogni volta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie”.
I valori-limite da rispettare per questo genere di controllo sono riportati nell’Allegato A del presente regolamento.

L’Art. 39 riguarda i “Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’Acqua Contenuta in Vasca” e ci spiega che l’acqua contenuta in vasca deve rispettare, in ogni punto della vasca, i valori-limite indicati nell’Allegato A del presente regolamento”.

La frequenza dei controlli analitici per l’acqua contenuta in vasca è descritta nell’Allegato B e prevede:

  • Per gli Impianti ad Apertura Stagionale, un’analisi almeno ogni due mesi di cui la prima a distanza di un mese dall’apertura.
  • Per gli Impianti ad Apertura Annuale, un’analisi almeno ogni due mesi.

Il Laboratorio di Analisi C.A.I.M. è in grado di proporre un pacchetto di analisi valido per il controllo analitico periodico sia per l’Acqua di Immissione, sia per l’Acqua Contenuta in Vasca.

Analisi Immissione/Contenuta in Vasca
B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 (All. A)
  • Effettuata con Metodiche di Laboratorio Interne.
  • pH
  • Colore
  • Torbidità
  • Solidi Totali Sospesi
  • Cloro Attivo Totale
  • Cloro Attivo Libero
  • Cloro Attivo Combinato
  • Materiali Grossolani
  • Acido Isocianurico
  • Ossidabilità
  • Flocculanti
  • Nitrati
  • Carica Batterica a 22°C
  • Carica Batterica a 36°C
  • Conta di Enterococchi
  • Conta di Escherichia coli ß-Glucuronidasi Positiva
  • Conta di Pseudomonas aeruginosa
  • Conta di Stafilococchi Patogeni